Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY

Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

 

Definizioni

Con l’espressione whistleblower si fa riferimento alla persona fisica che presta attività lavorativa in un’amministrazione pubblica e che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.

La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Il whistleblowing è la procedura volta ad incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.

Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.

1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL’ISTITUTO

L’istituto del whistleblowing, introdotto in Italia dalla L. 190/2012 a cui è seguita la L. 179/2017, è finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico e generale, alla legalità ed eticità dell’azione amministrativa.

Tale istituto è stato aggiornato in seguito all’adozione del D.Lgs. 24/2023, riguardante la protezione dei cd whistleblower, individuati nei dipendenti, collaboratori e consulenti che prestano la propria attività a favore dell’Amministrazione, dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della stessa.

Il D.Lgs. n. 24/2023 abroga la disciplina previgente e raccoglie in un unico testo normativo il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

2. SCOPO E FINALITA’ DEL DOCUMENTO

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

L’art. 1 del D.Lgs. 24/2023 individua quale oggetto della segnalazione tutte le informazioni sulle violazioni (comportamenti, atti od omissioni) di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione pubblica e di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo all’interno dell’amministrazione.

Per “contesto lavorativo” si intende non solo con riguardo a chi ha un rapporto di lavoro “in senso stretto” con l’Ente camerale ma anche coloro che hanno instaurato altri tipi di rapporti giuridici (es. consulenti, collaboratori, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, ecc.).

Ai fini dell’applicazione delle tutele riconosciute, rilevano soltanto le segnalazioni che hanno ad oggetto le violazioni e le informazioni di violazioni tipizzate normativamente come indicate all’art. 2, co. 1, lett. a) e lett. b) del citato D.Lgs. 24/2023 ed incidono sull’interesse pubblico e sull’integrità dell’Ente camerale.

Il whistleblowing non riguarda lamentele di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza del Servizio Personale.

4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare la persona che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

5. MODALITA’ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

La Camera di commercio Venezia Giulia mette a disposizione dei segnalanti un applicativo software accessibile attraverso link disponibile sul sito istituzionale. L’applicativo software garantisce, come da linee guida dell’ANAC, assoluta riservatezza e crittografia del segnalante e della segnalazione, conosciute esclusivamente dal soggetto ricevente.

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della segnalazione ai suddetti soggetti non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

6. ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) dell’Ente camerale che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti U.O. e, all’occorrenza, di organi di controllo esterni all’Ente.

7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

A) Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l’identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:

  • vi sia il consenso espresso del segnalante;
  • la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte per Legge all'accesso documentale (artt. 22 e seg. L. 241/90 s.m.i.) e all'accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2, D.Lgs. 33/13).

B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti della persona che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Le presunte ritorsioni nei confronti del segnalante, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione.

8. RESPONSABILITA’ DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura.